NEWS


*

lunedì 23 gennaio 2012

Liberalizzazioni e farmacie. Ecco il nuovo testo, che domani sarà pubblicato in Gazzetta

Fascia C con ricetta solo in farmacia. Un commissario nelle Regioni che non bandiranno i concorsi per nuove farmacie. Fondo di solidarietà per le farmacie dei Comuni con meno di mille abitanti. Più personale in quelle ad alto fatturato. La sintesi e il testo del nuovo articolo sulle farmacie.23 GEN - Sostanziali novità per la liberalizzazione delle farmacie. Il testo definitivo del decreto contiene infatti numerose modifiche rispetto alla bozza entrata in Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì mattina. Quella bozza, infatti, prevedeva già che la vendita dei farmaci di fascia C con obbligo di ricetta restasse esclusiva delle farmacie e che il Governo potesse nominare un commissario per espletare le procedure concorsuali per l'apertura di nuove sedi nelle Regioni che non rispettano i tempi previsti dal decreto.

Ma nella lunga seduta di venerdì scorso (durata circa 8 ore), il Consiglio dei Ministri ha apportato altre importanti modifiche al testo. In particolare prevedendo la costituzione di un fondo ad hoc, finanziato dalle farmacie rurali, per sostenere le farmacie dei Comuni con meno di mille abitanti. E poi prevedendo l'obbligo per le farmacie ad alto fatturato di assumere più personale.

Ecco una sintesi, punto per punto, dei provvedimenti per le farmacie contenute nel testo del decreto legge per le liberalizzazioni in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

Comma 1 – Quorum
E’ previsto un quorum di una farmacia ogni 3.000 abitanti, con il calcolo dei resti, nei comuni con più di 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 500 abitanti e, nei comuni con popolazione inferiore a 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 1.500.

Comma 2 – Concorso straordinario
La disposizione stabilisce che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla revisione straordinaria delle pianta organica sulla base del nuovo criterio e, nei successivi 30 giorni bandiscono un concorso straordinario per soli titoli, riservato ai farmacisti non titolari o titolari di farmacia rurale sussidiata, per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti per le quali non sia stata già espletata la procedura concorsuale. Sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune. L’adempimento di tale previsione è soggetto alla verifica annuale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario nazionale. Oltre alle disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche e alle disposizioni previste dal presente articolo, al concorso straordinario si applicano le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.

Comma 3 – Istituzione di sedi farmaceutiche in porti aeroporti, stazioni e aree di servizio
E’ introdotta per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di istituire sedi farmaceutiche aggiuntive:
a) in stazioni ferroviarie e marittime;
b) negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico ovvero non siano servite da servizi alberghieri o di ristorazione, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
c) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

Comma 4 - Prelazione dei Comuni
Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

Comma 5 – Partecipazione associata ai concorsi e valutazione del lavoro in parafarmacia
E’ stata introdotta per i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge la possibilità di partecipare per la gestione associata ai concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, sommando i titoli posseduti. In tale caso, la sede assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte dei vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L’attività svolta dai laureati negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei medicinali sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.

Comma 6 – Orari e sconti
Le farmacie possono svolgere la propria attività e i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari e i turni di apertura e possono praticare sconti sui prezzi pagati direttamente dai clienti per i farmaci e i prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela. Tali sconti si applicano a tutti i medicinali, anche di fascia A, erogati in regime privato che, secondo gli ultimi dati del Rapporto Osmed, rappresentano il 6,9% del totale della fascia A, con una spesa a carico del cittadino di 895 milioni di euro nel 2010.

Comma 7 – Commissario di Governo
Nelle Regioni in cui non sia stata approvata la pianta organica e bandito il concorso straordinario entro i termini previsti dall’articolo 2, il Governo esercita i poteri sostitutivi e nomina un commissario con il compito di espletare le procedure.

Comma 8 – Gestione ereditaria
E’ stabilito che l’avente causa, qualora non sia in possesso dei requisiti richiesti entro sei mesi dalla morte del de cuius, deve comunque cedere la quota di partecipazione nel termine dei due anni.

Comma 9 – Farmaci equivalenti
Dal momento in cui è immesso in commercio un farmaco equivalente, il medico, a meno che nel caso specifico non sussistano ragioni terapeutiche contrarie, inserisce in ogni prescrizione medica le seguenti parole “o farmaco equivalente se di minor prezzo” ovvero specifica l’inesistenza del farmaco equivalente.

Comma 10 – Fascia C senza ricetta vendibile negli esercizi commerciali
Saranno vendibili nelle parafarmacie e nei corner della GDO i farmaci di fascia C esclusi nella nuova lista dei farmaci con obbligo di ricetta stabilita con decreto del ministero della Salute ed elaborata in collaborazione con l’Aifa.

Comma 11 – Fondo di solidarietà per le farmacie dei piccoli Comuni
Presso l’Enpaf sarà istituito fondo di solidarietà nazionale per l’assistenza farmaceutica nei Comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall’ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al 50% per cento del reddito netto conseguibile da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.

Comma 12 – Più personale nelle farmacie ad alto fatturato
Saranno fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico superato il quale i titolari delle farmacie stesse hanno l’obbligo di avvalersi di uno o più farmacisti collaboratori. Tali livelli saranno oggetto di un decreto del ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.


Ultimo testo (23 gennaio) articolo 11 sulle farmacie approvato dal Consiglio dei Ministri, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Art. 11
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità
delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)
1 Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio
numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una più
capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma
dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono
sostituiti dai seguenti:
“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000
abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente
l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni
fino a 9.000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la
popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle
farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche
istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il
diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per
titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o
vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale,
riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai
titolari di farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti dai
precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica
annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario
si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni previste dal
presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la
definizione delle procedure concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria
locale e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire
una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle
stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico,
servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia
a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a
10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore
a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in
prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei
requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli
posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria,
fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. Ai fini della valutazione
dell’esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,
per l’attività svolta dal farmacista ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i
secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente
normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli
obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e
prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla
clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il
Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della
Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante
organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente
articolo.
8. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive
modificazioni, le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “sei mesi”.
9. Il medico, fatti salvi i casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche
contrarie, aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: “o farmaco
equivalente se di minor prezzo”.
10. L’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto
prevista dal comma 2 dell’articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi
riferita unicamente ai medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge
24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi
commerciali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. E’ istituito, presso l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti
(ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale per l’assistenza farmaceutica nei comuni
con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il
versamento, a favore dell’ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla
farmacia, determinata dall’ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti
titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un
reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,
in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo

Fonte: quotidianosanita.it

Nessun commento: