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venerdì 20 gennaio 2012

Governo: Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica.

Art. 14 - Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici
1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, nel rispetto delle previsioni del comma 5 e riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire ulteriori farmacie:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

5. Ai concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte degli stessi vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L'attività svolta dai laureati in farmacia negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è un titolo che non può essere valutato in misura non inferiore al settanta per cento rispetto all'attività lavorativa svolta nelle farmacie.

6. Le farmacie possono svolgere la propria attività ed i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti sui prezzi pagati direttamente da tutti i clienti per i farmaci e prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela.

7. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno l'80 per cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere venduti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente comma i medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.

8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, dopo le parole "vengano meno" aggiungere le seguenti "per sei mesi" e dopo la parola "cede" aggiungere la parola "comunque".

9. Dal momento in cui è immesso in commercio un farmaco generico, il medico, salvo che non sussistano ragioni terapeutiche contrarie nel caso specifico, inserisce in ogni prescrizione medica anche le seguenti parole: "o farmaco equivalente se di minor prezzo" ovvero specifica l'inesistenza del farmaco equivalente.

NOTA ILLUSTRATIVA
Il comma 1 fissa in 3000 abitanti il "quorum" di popolazione previsto per l'apertura di una farmacia (in luogo dei 5.000 e 4.000 abitanti attualmente previsti per l'apertura di una farmacia, rispettivamente in centri fino a 12 500 abitanti e in centri con un numero di abitanti superiore a tale entità), prevedendo, altresì, che è sufficiente un' eccedenza di popolazione di 501 abitanti rispetto al parametro per giustificare l'apertura di una ulteriore farmacia. Per evitare un eccessivo numero di farmacie nei piccoli centri è, però, precisato che nei comuni con meno di 9000 abitanti l'eccedenza di popolazione rispetto al parametro generale deve superare 1500 abitanti. In tali comuni, perciò, la seconda farmacia può essere istituita soltanto al raggiungimento dei 4501 abitanti e la terza al raggiungimento dei 7.501 abitanti. La novella non numera i commi sostituiti in quanto nella legge modificata non compariva la numerazione degli stessi.
Il comma 2 fissa precisi termini per l'approvazione delle nuove piante organiche delle farmacie, in conseguenza dell'applicazione del disposto del comma 1, e per l'indizione di concorsi straordinari per le sedi di nuova istituzione e le sedi vacanti, limitando la partecipazione agli stessi a farmacisti non titolari e a farmacisti titolari di farmacie rurali sussidiate (e quindi a basso fatturato). La norma precisa che l'adozione dei provvedimenti regionali costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Per accelerare i tempi di definizione dei concorsi straordinari, il comma stabilisce che per le sedi farmaceutiche predette non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune.
Il comma 3 prevede la possibilità che le Regioni (in aggiunta al criterio della popolazione disciplinato dal comma 1) possano istituire nuove farmacie in luoghi che ricevono un alto flusso giornaliero di persone: aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie e marittime, aree di servizio autostradale servite da servizi alberghieri o di ristorazione, centri commerciali e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati.
Il comma 4, a compensazione della deroga al diritto di prelazione stabilita dal comma 2, prevede che, fino al 2022, le nuove farmacie appartenenti alle particolari tipologie disciplinate dal comma 3 siano tutte offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
Il comma 5 mira a consentire l'effettivo accesso dei giovani farmacisti alla gestione delle nuove sedi farmaceutiche. A tal fine pone una nuova regola destinata a valere per il concorso straordinario e per tutti i successivi concorsi, consentendo che i giovani laureati in farmacia in possesso dei necessari titoli e risultati idonei alle eventuali prove selettive possano accordarsi per concorrere per la gestione associata delle farmacie, sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno al fine di conseguire l'assegnazione. In tal caso la farmacia dovrà peraltro essere gestita in modo associato su basi paritarie, e la quota di ciascuno non potrà essere ceduta (salvi i casi di premorienza e sopravvenuta incapacità), dovendo in caso contrario la sede essere messa nuovamente a concorso.
Il comma 6 pone una misura indispensabile al potenziamento del servizio farmaceutico a vantaggio dei consumatori, prevedendo che le farmacie possano svolgere la propria attività ed i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti su tutti i farmaci pagati direttamente dai clienti.
Il comma 7 introduce una disposizione riguardante esclusivamente i territori delle regioni nelle quali, alla data del 1° marzo 2013, le sedi farmaceutiche messe a concorso ai sensi del comma 2 non risultassero assegnate almeno nella percentuale dell'80 per cento. In dette regioni la vendita dei farmaci su ricetta medica appartenenti alla classe c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 537/1993 potrà avvenire (alle condizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011) anche nei punti vendita indicati dall'articolo 5 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006 (fatta eccezione per gli stupefacenti, i medicinali vendibili soltanto su ricetta medica da rinnovare volta per volta, i farmaci del sistema e endocrino e quelli somministrabili per via parenterale). Ciò al fine di assicurare che, anche in dette regioni, vengano garantiti adeguati sbocchi professionali per i farmacisti non titolari di farmacia e condizioni di maggiore concorrenzialità nella vendita di prodotti farmaceutici.
Il comma 8, modificando il termine previsto dall'articolo 9 dell'articolo 7 della legge n. 362/1991 (termine richiamato anche dal successivo comma 10 dello stesso articolo), riduce da due anni a sei mesi il tempo concesso agli eredi del farmacista titolare o socio di società titolare di farmacia per vendere, rispettivamente, la farmacia o la quota di partecipazione alla società. La norma ha lo scopo di abbreviare il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone prive dei requisiti professionali, in deroga alla disciplina generale.
Fonte: ilsole24ore.com

Che dire, alcune cose risultano un pò pesanti ma nel complesso dovrebbe soddisfare un pò tutti. Questi interventi, come da me auspicato più volte, fatti alcuni anni fa e gestiti diversamente forse sarebbero risultati un pò meno duri da digerire.

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